Adozioni Internazionali: Informazioni.

Adozioni Internazionali: Informazioni.

Scritto da Forum Service

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22/06/2016

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Adozioni Internazionali: Informazioni.

In questo articolo, la nostra Agenzia di Traduzioni si propone di spiegare, nella maniera più semplice possibile, le pratiche riguardanti le Adozioni Internazionali: Informazioni.

Per poter adottare un minore di cittadinanza straniera, occorre che esso sia dichiarato adottabile dalle Autorità del suo Paese. Pertanto, l’adozione avverrà nel suo paese di origine, di fronte alle Autorità locali e secondo le normative locali. In Italia, il Tribunale dei minorenni rilascia semplicemente un certificato di idoneità alla adozione riguardo la coppia che intende adottare.
Una volta adottato, per fare entrare il minore in Italia, occorrerà seguire un iter particolare. Questo iter è stabilito dalle leggi italiane ed internazionali. In mancanza del quale l’adozione non verrà ritenuta valida e costituisce addirittura un reato.

Convenzione de L’Aja

L’Italia ha aderito a La Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993. Questa Convenzione tutela i minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Questo costituisce il principale strumento su cui si basano le procedure per l’adozione internazionale. Per garanzia nei confronti sia per i bambini che per chi intende adottarli. Inoltre queste procedure sono lo strumento contro il traffico (illegale) di minori.
L’autorità centrale italiana riguardo l’adozione internazionale di minori è la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).

Secondo tale convenzione, chiunque desideri adottare un bambino straniero e ne abbia ottenuto l’idoneità, deve conferire l’incarico agli enti autorizzati. Questi provvederanno a svolgere tutte le pratiche necessarie nel paese di origine del bambino.

Precedentemente, invece, la coppia poteva anche decidere di sbrigare autonomamente tutte le pratiche. Se l’autorità straniera accetta la proposta di incontro con il minore da adottare, l’Ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi. Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, la competente Autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione.

L’Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all’adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali. Quest’ultimo ne verifica la correttezza formale e sostanziale. In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia la autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato. A tal punto, interviene la Farnesina che si occuperà di tradurre, legalizzare e controllare tutta la documentazione.

Per potere entrare in Italia

Entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Per poter ottenere tale visto è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Qualora gli aspiranti genitori adottivi siano italiani ma residenti all’estero, occorre che essi dimostrino di aver soggiornato continuamente in tale paese. Inoltre di avervi avuto residenza per almeno due anni.

Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia. Oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

Vi ricordiamo che l’Agenzia di Traduzioni FORUM SERVICE, per le Adozioni Internazionali: Informazioni, è a vostra completa disposizione. Pertanto non esitate a contattarci (senza impegno!) telefonicamente o per email. Riceverete assistenza e informazioni!

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